Dopo l'articolo del Messaggero di ieri, sul tema dei problemi tecnici da risolvere in tema di albi di sestiere, abbiamo voluto pubblicare oggi integralmente il testo dell'art.4.
"ART. 4 - SOCI DEL SESTIERE
L'adesione al Sestiere è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Possono iscriversi all’albo di Sestiere i residenti nell’ambito del Sestiere, gli ex residenti e coloro
che almeno da tre anni partecipino all’attività del Sestiere, comprovata con atti o attestati.
L'adesione al Sestiere (iscrizione all’albo di Sestiere) può essere data in qualsiasi periodo
dell’anno, entro il 30 maggio di ogni anno solare, il Capo Sestiere deve comunicare all’Ente
Quintana le variazione dell’albo di Sestiere, non é necessaria la maggiore età per l’iscrizione all’albo, la maggiore età da il diritto di voto e alla candidatura per l’elezione dei Comitati e nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Sestiere.
L’iscrizione, è ammessa per un solo Sestiere.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita del Sestiere.
Chi intende aderire al Sestiere deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la
dichiarazione di condividere le finalità che l'Ente Quintana si propone e l'impegno ad approvarne
e osservarne Statuto e Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo di Sestiere, deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro
sessanta giorni dal loro ricevimento;
L’eventuale reiezione, deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti alla seduta del Comitato di
Sestiere, trova giustificazione solo nelle situazioni di gravi comprovati motivi e deve essere comunicata all’interessato con raccomandata A.R.
Avverso tale provvedimento è consentito il ricorso al Consiglio dell’Ente Quintana, entro venti
giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa.
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Sono ineleggibili a Consiglieri dei Comitati di Sestiere coloro i quali:
a) non hanno i diritti civili;
b) con atteggiamenti ed azioni abbiano nuociuto all’immagine ed al buon nome del Sestiere
e/o della Quintana, comprovati dal relativo provvedimento del Comitato di Sestiere e/o
del Collegio dei Probiviri dell’Ente;
c) siano Cavalier giostranti;
d) non abbiano maturato, alla data delle elezioni, tre anni di anzianità di iscrizione all’Albo del
Sestiere in cui intendono candidarsi.
La carica di Capo Sestiere e di Console dei rispettivi Sestieri é incompatibile con le funzioni di
componente del Consiglio dell’Ente Quintana; con quelle di componente del Gruppo comunale
della Quintana e/o di componente dei Comuni e/o dei Castelli aderenti.
La carica di Console é incompatibile con quella di Capo Sestiere.
Chiunque aderisce al Sestiere può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
In presenza di inadempienze o di gravi motivi, chiunque partecipi al Sestiere può esserne escluso
con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Consiglio
dell’Ente Quintana di cui il presente Statuto è stato ratificato.
In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Consiglio
dell’Ente."
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Sir Robert D'Altavilla